REP. 20562 RACC. 11.071
ATTO MODIFICATIVO DELLA "FONDAZIONE MAGGIO MUSICALE
FIORENTINO"
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventiquattro e questo giorno ventuno del mese di marzo
= 21 marzo 2024 =
in Firenze, Piazzale Vittorio Gui n.1, alle ore 8,45 (otto e quarantacinque)
Innanzi a me Dott. FILIPPO RUSSO, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,
si costituisce
- Dario Nardella nato a Torre del Greco il 20 novembre 1975, domiciliato per
la carica in Firenze Piazzale Vittorio Gui n.1 e quindi domiciliato per
la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto
nella sua qualità di presidente del Consiglio di Indirizzo della fondazione
denominata "Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino",
con sede in Firenze, Piazzale Gui n.1, iscrizione al Registro delle Imprese
di Firenze e codice fiscale n. 00427750484, iscritta al n. 40 del Registro
delle Persone Giuridiche Private, presso la Prefettura di Firenze.
Io Notaio sono certo dell'identità personale della comparente i quale mi
chiede di far risultare dal presente atto quanto segue:
PREMESSO
- che l'odierna adunanza è stata regolarmente convocata per questo
giorno, luogo ed ora, ai sensi di statuto, per deliberare, quanto alla parte
che abbisogna del ministero del Notaio, sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
OMISSIS
4)Proposta modifiche statutarie artt. 8 e 9
OMISSIS
- che del Consiglio di Indirizzo sono presenti, oltre a lui medesimo i
membri Valdo Spini, Gennaro Galdo, Antonella Giachetti, Sandro Rogari
in presenza,
Cesara Buonamici e Stefano Lucchini in audio-video conferenza
e che sono pure presenti, quali componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti i signori: il presidente e Roberto Benedetti, Giuseppe Signoriello,
Daniela Collesi in audio-video conferenza dichiara pertanto validamente
costituita la presente adunanza.
Tutto ciò premesso il comparente mi chiede di far risultare dal presente
atto pubblico quanto segue:
Il Presidente spiega le ragioni di opportunità che suggeriscono l'introduzione
della figura del Vice Presidente Vicario disciplinando in Statuto le
competenze dello stesso e specificandone il ruolo anche rispetto a quello
del Vice Presidente, con conseguente modifica degli articoli 8 e 9 dello
statuto.
Il Presidente ricorda che a norma dell'articolo 9 dello statuto, perché
la predetta delibera sia validamente adottata, occorre che venga approvata
con la maggioranza assoluta.
A seguito della proposta del presidente dell'adunanza, il Consiglio
all'unanimità,
approva
1) di modificare l'articolo 8 dello statuto (fermo il resto):
- al comma 1, ultimo paragrafo che diverrebbe quindi:
"In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono
esercitate dal Vice Presidente Vicario e in caso di assenza o impedimento
di quest'ultimo dal Vice Presidente";
- il comma 3 viene sostituito con il seguente testo:
"La firma del Vicepresidente Vicario è prova dell’assenza o dall’impedimento
del Presidente, la firma del Vice Presidente è prova dell’assenza
o dall’impedimento del Presidente e del Vice Presidente Vicario e libera i
terzi, compresi i pubblici uffici, circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza
per gli atti ai quali la firma si riferisce."
di modificare l'articolo 9 dello statuto (fermo il resto):
- il comma 4 viene sostituito con il seguente testo:
"II Consiglio, generalmente nella prima riunione successiva alla sua costituzione,
elegge tra i propri componenti il Vice Presidente Vicario e il
Vice Presidente."
- il comma 10 punto v viene così sostituito:
"elegge il Vice Presidente Vicario della Fondazione e il Vice Presidente
della Fondazione"
- il comma 14 viene così sostituito:
"Delle adunanze del Consiglio di indirizzo è redatto verbale in forma sintetica,
sottoscritto dal Presidente (o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente
Vicario o, in caso di assenza sia del Presidente sia del Vice Presidente
Vicario, dal Vice Presidente) e dal segretario in proposito nominato
dal Consiglio anche tra soggetti esterni al Consiglio, e previamente vincolato,
mediante la sottoscrizione di idoneo impegno, alla più rigorosa riservatezza."
3) di approvare il testo aggiornato dello statuto dopo le modifiche come
innanzi apportate, testo riprodotto nel documento che viene allegato al
presente verbale sotto la lettera "A" omessane la lettura per espressa dispensa
avuta da tutti gli intervenuti all'assemblea e dal Presidente.
Visto l'esito della votazione il Presidente proclama approvate all'unanimità
le delibere sopra trascritte.
Infine tutti gli intervenuti delegano il Presidente a richiedere ai competenti
uffici l'approvazione delle modifiche statutarie come sopra deliberate,
apportando alle stesse eventuali modifiche e integrazioni richieste a
tal fine, per poi procedere all'iscrizione nel Registro delle Imprese e delle
Persone Giuridiche del testo aggiornato di statuto.
Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta, per la
parte che abbisogna del ministero del Notaio, la presente assemblea essendo
le ore 9,07
Le spese del presente atto e sue conseguenziali vanno a carico della Fondazione.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte da persona
di mia fiducia e parte di mia mano, da me letto al comparente che lo approva,
dichiarandolo conforme alla sua volontà, e quindi lo sottoscrive
unitamente a me Notaio, essendo le ore 9,29.
Occupa sei pagine sin qui di due fogli.
F.to: Dario Nardella
F.to: Filippo Russo Notaio. Vi è il sigillo.
ALLEGATO "A" DEL REPERTORIO N.20562 E RACCOLTA N.11.071
STATUTO DELLA
“FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO”
ARTICOLO 1
1. La Fondazione “Teatro del Maggio Musicale Fiorentino” è una fondazione
con personalità giuridica di diritto privato.
2. La Fondazione ha sede in Firenze, Piazzale Vittorio Gui n. 1, ed ha durata
illimitata.
ARTICOLO 2
1. La Fondazione è disciplinata dall’art. 11 del d.l. 91/2013 come convertito
nella l. 112/2013 e s.m.i., dal d.lgs. 29 giugno 1966, n. 367 e successive
integrazioni e modificazioni nonché, per quanto da essi non previsto,
dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione, dal presente
Statuto e da eventuali regolamenti interni.
2. La Fondazione svolge la propria attività in Italia e all’estero.
3. La Fondazione ha il diritto esclusivo all’utilizzo del suo nome e della
sua immagine, nonché della denominazione storica e delle denominazioni
delle manifestazioni da essa organizzate; può consentirne o concederne
l’uso per iniziative coerenti con le sue finalità.
4. La Fondazione conserva i diritti, le prerogative, le attribuzioni e le situazioni
giuridiche attive e passive riconosciute dalla legge all’Ente Autonomo
Teatro Comunale di Firenze o dei quali, comunque, quest’ultimo
era titolare ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. 367/96 e dell’articolo 1,
comma secondo della Legge 26 gennaio 2001, n. 6.
ARTICOLO 3
1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro e quindi con divieto di
distribuzione di utili o di altre attività patrimoniali, la diffusione e lo sviluppo
dell’arte musicale e della conoscenza della musica, del teatro lirico
e della danza, la formazione professionale dei quadri artistici e tecnici e
l’educazione musicale della collettività.
2. Nello specifico, la Fondazione assicura, tra l’altro:
a) la gestione del proprio Teatro, denominato “Teatro del Maggio
Musicale Fiorentino”
b) la gestione di altre sedi teatrali e di locali che fossero ad essa affidati
per la realizzazione di eventi musicali, lirici, sinfonici, corali, teatrali
e di danza;
c) la salvaguardia, la conservazione e la tutela del nome, del logo,
del marchio, dell’immagine e del patrimonio produttivo, musicale, storico
artistico e professionale del Teatro e del Festival del Maggio Musicale Fiorentino
e di ogni manifestazione da essi organizzata o allestita;
d) la programmazione, l’organizzazione e la realizzazione in Italia e
all’estero di spettacoli lirici, di spettacoli di teatro musicale e d’opera, attività
concertistiche, liriche e di balletto e in particolare la realizzazione
del festival annuale denominato “Maggio Musicale Fiorentino”;
e) la promozione di iniziative rivolte alla formazione del pubblico anche
con riferimento alla incentivazione della presenza alle rappresentazioni
dei giovani, degli studenti e dei lavoratori;
f) la formazione professionale dei quadri artistici e tecnici e delle
figure organizzative, nonché la valorizzazione delle professionalità acquisite;
g) la realizzazione di incisioni discografiche e di registrazioni audiovideo
nonché la diffusione radiotelevisiva della propria attività e relativa
commercializzazione, in vista dalla riproduzione o diffusione in forma integrale
o ridotta, con mezzi tecnici di tutti i formati e di tutti i tipi;
h) la progettazione e la realizzazione di allestimenti scenici;
i) la promozione di manifestazioni culturali dirette alla diffusione della
musica;
j) la promozione della ricerca storico-artistica e scientifica in campo
musicale;
k) lo svolgimento di qualunque attività rivolta a sensibilizzare l’opinione
pubblica sul tema della musica;
l) la collaborazione con università, accademie, conservatori, istituzioni
concertistiche, centri musicali ed altri teatri lirici, italiani o stranieri,
per una collaborazione diretta sia alla formazione di musicisti e del personale
tutto, sia all’accrescimento delle loro esperienze professionali, anche
consentendo stages presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
od organizzando stages presso altri teatri e centri musicali italiani o stranieri
per il proprio personale;
m) l’attuazione e la promozione di programmi ed iniziative a sostegno
della formazione e dell’istruzione dei giovani, anche collaborando con
enti pubblici e/o privati e ricevendo contributi dai medesimi enti;
n) la promozione di collaborazione e di stabile coordinamento con
istituti riconosciuti e operanti nell’ambito della formazione teatrale e musicale,
allo scopo di definire ed attuare strategie ed interventi di comune
interesse e di omogeneo indirizzo;
o) la promozione e organizzazione di mostre, manifestazioni, seminari,
convegni, ricerche, nonché la gestione di corsi di formazione professionale
nei settori del teatro, della musica e più in generale in quello culturale;
p) l’adesione, la collaborazione e la stipula di convenzioni con organismi
ed enti, nazionali ed esteri, che hanno scopo analogo o comunque
connesso al proprio e/o svolgono attività nel settore della cultura,
dell’arte e dello spettacolo;
q) il compimento di ogni attività connessa agli scopi indicati.
3. La Fondazione, compatibilmente con i suoi fini istituzionali, potrà partecipare
e promuovere la costituzione di società consortili, consorzi o società
di capitali e altri tipi di strutture partecipative insieme ad altri enti
pubblici o privati aventi fini compatibili con i propri, purché tale partecipazione
non comporti l’assunzione della responsabilità illimitata per le
obbligazioni assunte dalla società, dal consorzio o da altra struttura cui la
Fondazione partecipa. La Fondazione potrà effettuare operazioni economiche,
immobiliari, mobiliari e bancarie, nonché svolgere attività commerciali
solo ove secondarie e strumentali rispetto al perseguimento degli
scopi indicati al precedente comma 2.
4. Nel perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione valorizzerà ogni possibile
e utile forma di collaborazione con altre fondazioni liriche, nonché
con enti e soggetti pubblici al fine di razionalizzare al meglio l’uso delle
risorse proprie e di quelle pubbliche destinate alla lirica, sì da conseguire
possibili economie che consentano l’incremento della capacità produttiva
e dell’offerta artistica della Fondazione. La Fondazione, inoltre, avrà cura
di valorizzare ogni sua capacità produttiva (musicale, scenotecnica, sartoriale
o altro) e gestionale.
5. La Fondazione potrà accettare eventuali erogazioni liberali effettuate
da enti pubblici o privati con vincolo di destinazione, se tale destinazione
sia compatibile con i fini istituzionali della Fondazione o ad essi preordinata.
6. In ogni sua attività, principale od accessoria, la Fondazione opera secondo
criteri di imprenditorialità e di efficienza, nel rispetto del vincolo di
bilancio, coordinando le proprie attività allo scopo di ottimizzare l’impiego
delle risorse e di raggiungere più larghe fasce di pubblico.
ARTICOLO 4
1.- Sono soci fondatori lo Stato italiano, la Regione Toscana e il Comune
di Firenze.
2. Per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 3, la Fondazione, coerentemente
con le previsioni dell’art. 11.15, lett. b), del D.L. 8 agosto
2013 n. 91, come convertito in L. 7 ottobre 2013 n. 112, prevede anche
la partecipazione di soci privati (da intendersi quali soggetti pubblici o
privati, italiani o italiani o stranieri, persone fisiche o enti, anche se privi
di personalità giuridica, che non siano soci fondatori) in proporzione agli
apporti al fondo di dotazione della Fondazione in misura pari o superiore
al tre per cento (3%) del patrimonio della fondazione come risultante
dall'ultimo bilancio approvato, o a quella maggiore percentuale eventualmente
stabilita dal Consiglio di indirizzo. Per i soci privati che non dovessero
conseguire la facoltà di cui al successivo comma 4, la partecipazione
verrà attuata attraverso l'invito a partecipare, senza diritto di voto, a
specifiche riunioni propedeutiche all'approvazione di questioni di particolare
rilievo per la vita della Fondazione e individuate come tali dal Consiglio
di indirizzo. L'ingresso di ciascun socio privato dovrà comunque essere
deliberato dal Consiglio di indirizzo.
3. L'apporto complessivo dei fondi privati al patrimonio della Fondazione
non può superare la misura del quaranta per cento (40%) del patrimonio
stesso.
4. I soci privati possono nominare un rappresentante nel Consiglio di indirizzo
se, come singoli o cumulativamente, oltre all’apporto al fondo di
dotazione del patrimonio nella misura minima stabilita dal precedente
comma 2, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto al
fondo di gestione non inferiore al cinque per cento (5%) del totale dei
contributi statali, fermo restando quanto previsto dalla legge e dal presente
statuto in materia di composizione del Consiglio di indirizzo. La
permanenza nel Consiglio di indirizzo dei rappresentanti nominati dai soci
privati è subordinata all'erogazione da parte di questi ultimi dell'apporto
annuo al fondo di dotazione e al fondo di gestione nella misura non inferiore
a quanto stabilito nel presente comma e nel comma 2. Per raggiungere
tale apporto i soci privati interessati possono dichiarare per atto
scritto di voler concorrere collettivamente alla gestione dell’ente nella misura
economica indicata. Nessun socio privato può sottoscrivere più di
una dichiarazione. L’ammontare dell’apporto annuo dei fondatori privati
in misura non inferiore a quanto stabilito nei precedenti commi, va
verificato, biennio per biennio, con riferimento o all’anno in cui avviene
l’ingresso nella Fondazione oppure all’anno in cui avviene la riconferma.
La permanenza nel Consiglio di indirizzo di rappresentanti nominati dai
soci privati è subordinata all’erogazione dell’apporto annuo al fondo di
dotazione e al fondo di gestione nella misura prevista nel presente comma
e nel precedente comma 2.
5. A cura del Consiglio di indirizzo e sotto la sua responsabilità viene tenuto
l’albo dei soci privati.
6. Per concorso al patrimonio si intende ogni erogazione a qualsiasi titolo
effettuata a favore della Fondazione. Spetta al Consiglio di indirizzo il potere
di determinare la destinazione del bene pervenuto nel patrimonio
della Fondazione.
7. Coloro che concorrono o hanno concorso alla Fondazione non possono
ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.
8. I soggetti che, previa delibera del Consiglio di indirizzo, si impegnano
a versare alla Fondazione ogni anno almeno euro tremila (€ 3.000,00)
se persone fisiche, o euro cinquemila (€ 5.000,00) se persone giuridiche,
enti, associazioni o fondazioni, sono membri associati della Fondazione.
Gli associati sono iscritti in apposito albo tenuto e aggiornato a cura della
Fondazione e partecipano ad una o più riunioni annuali con il Sovrintendente
e il Consiglio di indirizzo, nelle forme e modi che il Sovrintendente
riterrà di stabilire.
9. Eventuali versamenti e contribuzioni inferiori agli importi di cui al comma
8, consentiranno la partecipazione alla vita della Fondazione nei modi
e forme che il Sovrintendente riterrà di stabilire.
10. Gli apporti in natura dovranno essere determinati nel loro ammontare
da una stima peritale ed il loro valore non potrà essere inferiore agli
importi di cui al precedente comma 8.
ARTICOLO 5
1. II patrimonio della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino è
costituito:
a) dal complesso dei beni, in cose mobili, immobili, attività, crediti ed
ogni altro diritto o posizione giuridica soggettiva, di pertinenza dell'Ente
Autonomo Comunale di Firenze del quale la Fondazione Teatro del Maggio
Musicale Fiorentino per legge, è successore;
b) da ogni altro bene mobile ed immobile pervenuto a qualsiasi titolo;
c) dai proventi della propria attività;
d) dagli apporti dello Stato, della Regione Toscana, del Comune di Firenze
specificamente destinati a patrimonio.
2. Il patrimonio della Fondazione è suddiviso tra un fondo di dotazione,
indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, ed un
fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione. Il fondo di
dotazione è composto da ogni e qualsiasi bene non rientrante nel fondo
di gestione. Il fondo di gestione è composto dai beni individuati nel successivo
art. 6.
ARTICOLO 6
Per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 3 la Fondazione Teatro del
Maggio Musicale Fiorentino dispone:
a) dei redditi del patrimonio di cui all’art. 5 del presente statuto;
b) delle somme erogate da qualsivoglia terzo alla Fondazione Teatro
del Maggio Musicale Fiorentino non espressamente destinate al fondo di
dotazione;
c) di ogni contributo o apporto pubblico o privato, eredità, legati, lasciti
e donazioni attribuito alla Fondazione Teatro del Maggio Musicale
Fiorentino non espressamente destinato al fondo di dotazione;
d) degli eventuali avanzi di gestione che saranno destinati a fondo di
gestione;
e) delle somme derivanti da alienazioni patrimoniali deliberate dal
Consiglio di indirizzo e da questi espressamente destinate al fondo di gestione;
f) di ogni altro provento derivante dalle proprie attività.
ARTICOLO 7
1. Sono organi della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di indirizzo;
c) il Sovrintendente;
d) il Collegio dei Revisori dei conti.
2. I componenti gli organi della Fondazione con l'eccezione del Presidente,
che dura in carica sino alla permanenza nella funzione di Sindaco di
Firenze o, se da questi nominato, alla permanenza nella funzione del nominante,
durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Il
loro compenso è stabilito dal Consiglio di indirizzo in conformità ai criteri
posti dalla legge. In ogni caso, al Presidente ed ai consiglieri spetta solo
il rimborso delle spese vive documentate sostenute per la funzione.
3. Una volta scaduti, gli organi continuano ad esercitare le proprie funzioni,
nei limiti dell'ordinaria amministrazione o delle necessità o utilità
imposte da ragioni di urgenza, relative anche ad esigenze della produzione,
sino all'insediamento dei nuovi organi.
ARTICOLO 8
1. Il Presidente è il Sindaco di Firenze o altra persona da lui nominata. Il
Presidente:
a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, fermo restando
quanto stabilito dall’art.10.2 lettera h) del presente statuto;
b) convoca il Consiglio di indirizzo e lo presiede fissando l’ordine del
giorno;
c) firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per
l’esplicazione degli affari che vengono deliberati;
d) vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
e) cura l’osservanza dello statuto e dei regolamenti;
f) adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento di competenza
del Consiglio riferendo alla prima riunione del Consiglio stesso.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono
esercitate dal Vice Presidente Vicario e in caso di assenza o impedimento
di quest'ultimo dal Vice Presidente.
2. Il Presidente può delegare, in via ordinaria, specifici suoi poteri al Sovrintendente
o ad altro componente del Consiglio di indirizzo, determinando
i limiti e le modalità della delega.
3. La firma del Vicepresidente Vicario è prova dell’assenza o dall’impedimento
del Presidente, la firma del Vice Presidente è prova dell’assenza
o dall’impedimento del Presidente e del Vice Presidente Vicario e libera i
terzi, compresi i pubblici uffici, circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza
per gli atti ai quali la firma si riferisce.
ARTICOLO 9
1. Il Consiglio di indirizzo è formato da un numero di componenti variabile
tra cinque e (nel caso in cui vi siano due consiglieri nominati dai soci
privati) sette membri, secondo quanto in appresso specificato.
2. Oltre al Presidente della Fondazione, fanno parte del Consiglio di indirizzo
un membro nominato dall'Autorità statale competente in materia di
spettacolo (oggi individuabile ed individuata nel Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo), uno designato dalla Regione Toscana e
uno designato dal Comune di Firenze. La nomina del quinto consigliere
spetta ai soci privati nel caso previsto dal precedente art. 4.4.
I consiglieri di nomina da parte dei soci privati non possono essere superiori
a due. Ove più siano i soci privati che, complessivamente, assicurino
più del doppio degli apporti previsti dal precedente art. 4.4. per la nomina
di un rappresentante, il diritto di nomina spetterà ai due soci privati
che, singolarmente o collettivamente, nei modi previsti dall’art. 4.4, assicurano
il maggiore apporto al patrimonio della Fondazione. Decorsi due
anni la loro permanenza in Consiglio cessa ove dovesse cessare l'erogazione
del contributo che ha consentito la nomina del/i rappresentante/i.
Ove vi sia la necessità di giungere al numero minimo di consiglieri stabilito
dal precedente comma 1, in assenza del o dei componenti di spettanza
dei soci privati, l’ulteriore consigliere verrà nominato dall'Autorità statale
competente in materia di spettacolo in una terna proposta dal Sindaco
di Firenze di concerto con il Presidente della Regione Toscana.
3. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri nel corso del
quinquennio si provvede alla loro sostituzione con le medesime modalità
previste per la nomina o designazione del componente venuto a mancare.
Il nuovo consigliere scade con i consiglieri in carica, fermo restando
quanto diversamente stabilito dal presente statuto per il Presidente.
4. II Consiglio, generalmente nella prima riunione successiva alla sua costituzione,
elegge tra i propri componenti il Vice Presidente Vicario e il
Vice Presidente.
5. II Sovrintendente partecipa alle sedute del Consiglio senza diritto dì
voto. Non partecipa neppure alla seduta ogniqualvolta il Consiglio debba
determinare il suo compenso o in ogni caso nel quale si trovi in posizione
di conflitto di interessi.
6. La convocazione del Consiglio di indirizzo viene fatta dal Presidente
con ogni mezzo idoneo a comprovarne la ricezione almeno cinque giorni
prima della adunanza. In caso di urgenza il termine per l'invio della convocazione
è ridotto a due giorni. La convocazione deve contenere l'indicazione
dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della adunanza,
nonché le eventuali ragioni di urgenza. In caso di mancata indicazione
del luogo, l'adunanza si intende convocata presso la sede della
Fondazione.
7. Il Consiglio di indirizzo può deliberare anche in assenza delle indicate
formalità, quando siano presenti tutti i Consiglieri, almeno un rappresentante
del Collegio dei revisori dei conti ed il Sovrintendente.
8. È consentita la partecipazione alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione
quali la teleconferenza e la videoconferenza, a condizione
che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che
sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale
alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti
relativi a tali argomenti, e che di tutto ciò sia dato atto nel verbale.
9. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza
dei suoi componenti e delibera validamente con votazione palese e con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità
prevale il voto del Presidente.
10. Il Consiglio di indirizzo svolge le seguenti funzioni, con l’obbligo di
assicurare il pareggio del bilancio:
i) approva il bilancio preventivo triennale entro la fine dell’esercizio
precedente a quello del primo anno a cui il bilancio si riferisce;
ii) approva il bilancio di esercizio annuale entro centoventi giorni dalla
chiusura dell'esercizio medesimo. Quando particolari esigenze relative
alla struttura, all'oggetto e all’attività della Fondazione lo richiedono, tale
termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di centottanta giorni
dalla chiusura dell'esercizio;
iii) approva la stagione artistica predisposta dal Sovrintendente;
iv) individua, all’esito di una valutazione da compiere tra almeno tre
qualificati profili professionali competenti nel settore lirico-musicale e gestionale,
il nominativo da propone all'Autorità statale competente in materia
di spettacolo per la nomina a Sovrintendente;
v) elegge il Vice Presidente Vicario della Fondazione e il Vice Presidente
della Fondazione
vi) approva la pianta organica e le sue eventuali modifiche;
vii) esprime parere preventivo vincolante su accordi aziendali con le
organizzazioni sindacali che comportino impegni di spesa per la Fondazione
richiedendo modifiche al bilancio di previsione;
viii) esprime parere preventivo non vincolante sulle assunzioni a tempo
indeterminato, le promozioni ed i licenziamenti per giusta causa, nonché
su quelli per giustificato motivo oggettivo o soggettivo;
ix) approva gli eventuali regolamenti interni;
x) esprime parere non vincolante su ogni argomento gli venga sottoposto
dal Presidente, da almeno tre consiglieri o dal Sovrintendente;
xi) valuta le istanze presentate da soggetti che intendono divenire
soci privati o membri associati e, eventualmente, ne delibera l’ammissione.
11. Tutti i componenti dei Consiglio di indirizzo debbono possedere, al
momento della nomina e per la durata della carica, i requisiti di onorabilità
previsti dalla legge per i componenti di consigli di amministrazione di
società, nonché i requisiti di professionalità attinenti, direttamente o indirettamente,
allo svolgimento di mansioni direttive e/o organizzative di
natura imprenditoriale, o inerenti all'attività di produzione e diffusione
dell’arte musicale o alle attività proprie delle professioni liberali. In conseguenza
non possono far parte del Consiglio di indirizzo i soggetti che si
trovino nelle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile. L'eventuale
venir meno dei requisiti di onorabilità comporta la decadenza dalla
carica, che sarà pronunciata dal Consiglio di indirizzo, in assenza
dell’interessato alla relativa seduta, previa contestazione scritta allo stesso
delle circostanze giustificative della decadenza e contestuale concessione
di congruo termine per le proprie deduzioni.
12. I componenti del Consiglio di indirizzo esercitano in piena autonomia
le funzioni che ad essi competono e rispondono solo nei confronti della
Fondazione dell'esercizio delle medesime. Essi non rappresentano i soggetti
pubblici o privati che li hanno designati o nominati, né ad essi rispondono.
Sono tenuti alla rigorosa riservatezza sullo svolgimento della
propria attività nonché sull’attività e sul funzionamento della Fondazione.
13. Tutti i componenti del Consiglio che abbiano, direttamente o per conto
di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione debbono
astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano interesse
in conflitto. Essi si considerano però presenti ai fini della validità della
costituzione dell’organo.
14. Delle adunanze del Consiglio di indirizzo è redatto verbale in forma
sintetica, sottoscritto dal Presidente (o, in caso di sua assenza, dal Vice
Presidente Vicario o, in caso di assenza sia del Presidente sia del Vice
Presidente Vicario, dal Vice Presidente) e dal segretario in proposito nominato
dal Consiglio anche tra soggetti esterni al Consiglio, e previamente
vincolato, mediante la sottoscrizione di idoneo impegno, alla più
rigorosa riservatezza.
ARTICOLO 10
1. Il Sovrintendente è nominato dall'Autorità statale competente in materia
di spettacolo su proposta del Consiglio di indirizzo fra soggetti dotati
di comprovata esperienza in materia di gestione e di organizzazione di
attività musicali e di gestione ed organizzazione di enti consimili, oltre
che in possesso dei requisiti di onorabilità richiamati dal precedente comma 9.11.
2. Il Sovrintendente è l'unico organo di gestione della Fondazione e può
essere revocato dall'Autorità che lo ha nominato su proposta del Consiglio
di indirizzo. Egli:
a) tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;
b) sulla base degli indirizzi di gestione economica e finanziaria stabiliti
dal Consiglio di indirizzo, predispone, di norma entro il quindici novembre
di ogni anno, il bilancio preventivo, da inviare, entro i quindici
giorni successivi, sia ai Revisori per il loro parere, che dovrà essere reso
nei successivi dieci giorni e, in mancanza, si intenderà reso favorevolmente,
sia al Consiglio di indirizzo per l'approvazione. In mancanza di diverse
indicazioni da parte dei soci, anche privati, sull’entità dei loro apporti
futuri, il bilancio andrà predisposto preventivando apporti eguali a
quelli dell'anno precedente con scostamenti che, salvo motivate ragioni,
andranno ragionevolmente contenuti all’interno di una percentuale del 10
c) predispone e comunica al Consiglio di indirizzo e ai Revisori il bilancio
di esercizio annuale con la relativa relazione. Il bilancio deve essere
inviato ai Revisori almeno trenta giorni prima del giorno fissato per la
discussione in Consiglio per la sua approvazione;
d) di concerto, ove nominato, con il Direttore Artistico e sulla base
del bilancio preventivo, ove già approvato dal Consiglio di indirizzo, ovvero
degli indirizzi di gestione economica e finanziaria forniti dal Consiglio
di indirizzo, predispone i programmi dell’attività artistica da sottoporre
re al Consiglio di indirizzo per l’approvazione;
e) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati
e nei limiti del vincolo di bilancio stabilito dal Consiglio di indirizzo,
l’attività di produzione artistica della fondazione, le attività connesse e
strumentali e il personale dipendente;
f) può nominare e liberamente revocare propri consulenti e collaboratori
tra cui il direttore artistico e il direttore amministrativo, ai quali
può delegare singole materie o specifiche attività;
g) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,
ove non espressamente rimessi ad altri organi;
h) ha la rappresentanza della Fondazione per tutti gli atti di sua competenza.
ARTICOLO 11
1. II Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, rinnovabili
per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di Presidente, designato
dal Presidente della Corte dei Conti competente per territorio tra i
magistrati della Corte dei Conti, uno dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze e uno dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo,
che designa anche un membro supplente.
Il Collegio dei Revisori è nominato con Decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo;
2. I Revisori dei Conti possono partecipare a tutte le riunioni dei Consiglio
di indirizzo. Ad essi deve pertanto essere inviato l’avviso di convocazione
delle riunioni del Consiglio.
3. All'attività del Collegio si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni
in tema dì collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli
2399, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile,
nonché quelle compatibili al riguardo poste da altre norme di legge. Si
applica alle riunioni del Collegio, così come alla partecipazione dei componenti
del Collegio alle adunanze del Consiglio di indirizzo, quanto previsto
dal precedente comma 9.8.
4. II Collegio dei Revisori riferisce almeno ogni trimestre con opportuna
relazione al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo.
5. II controllo contabile sulla Fondazione potrà essere esercitato da una
società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della
giustizia. Ad essa è affidata anche l'attività di revisione del bilancio.
L’incarico del controllo contabile è conferito per un triennio dal Sovrintendente.
6. Si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni degli articoli 2409
bis e septies del codice civile.
ARTICOLO 12
1. II presente statuto potrà essere modificato dall'Autorità statale competente
in materia di spettacolo su proposta adottata a maggioranza dal
Consiglio di indirizzo e raggiunta con il voto favorevole della maggioranza
dei componenti nominati dai soci fondatori.
ARTICOLO 13
1. La Fondazione potrà avvalersi dell’opera dell'Avvocatura dello Stato.
ARTICOLO 14
1. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione
storica e dell'immagine del Teatro ad essa affidato, nonché
delle denominazioni delle manifestazioni organizzate e può consentirne o
concederne l'uso per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione
stessa.
ARTICOLO 15
1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente in
tema di assoggettamento della Fondazione alla procedura di liquidazione
coatta amministrativa, qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione dovesse
cessare la sua attività, i beni residui in sede di liquidazione, saranno
devoluti ad enti che svolgano attività similari ed a fini di pubblica utilità,
individuati dai liquidatori, di cui al successivo comma 15.2, sentiti il
Comune di Firenze, la Regione Toscana e l’Autorità di Governo competente
in materia di spettacolo.
2. Accertate da parte dell’Autorità di Governo competente in materia di
spettacolo le cause che determinano la cessazione delle attività della
Fondazione, la stessa Autorità di Governo nomina uno o più liquidatori,
fissandone i poteri e i compensi.
3. Ai liquidatori e alla fase di liquidazione si applicano le norme dettate in
materia dal codice civile per le società per azioni, in quanto compatibili.
NORMA TRANSITORIA
Una volta approvato il presente Statuto da parte dell’Autorità di Governo
competente in materia di spettacolo, gli Organi di cui all’art 7, comma 1,
dovranno essere tutti immediatamente ricostituiti.
F.to: Dario Nardella
F.to: Filippo Russo Notaio. Vi è il sigillo.
RICCARDO CAMBI
FILIPPO RUSSO
NOTAI
REGISTRATO A FIRENZE
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFF. LOC. FIRENZE
Il 22 marzo 2024
al n. 11088 serie 1T
esente